Diritto del lavoro: variazione dell'orario e diritti del lavoratore

Diritto del lavoro: La variazione della collocazione dell’orario può costituire inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso la programmazione dei turni , con conseguente danno inerente ai pregiudizi di vita (familiare, sociale e finanche lavorativa) subiti dal lavoratore per essere stato costretto ad assecondare le mutevoli esigenze del datore di lavoro?


Il Giudice del lavoro presso il Tribunale civile di Parma dott. Giuseppe Coscioni, con ordinanza in data 21/02/2014 a scioglimento della riserva , accoglieva la domanda della ricorrente ordinando al datore di lavoro di reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di socio educatore con la turnistica propria di tale profilo.

A sostegno dell’accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con ricorso ex art. 700 c.p.c., il giudice ravvisava la sussistenza del requisito del fumus boni iuris , posto che il datore di lavoro non aveva precisato in corso di causa la motivazione del cambio di mansioni e di orario , nonché del periculum in mora avendo la ricorrente dimostrato che nella nuova turnazione 06.00-12.30 del nuovo incarico affidatole, nell’orario dalle 6.00 alle 8.00 non aveva alcuna possibilità di accudire il figlio minore, né di delegarne a terzi la custodia.


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